VISTO DI LUNGO PERIODO (OLTRE 90 GIORNI)
Se hai intenzione di soggiornare e studiare in Italia per più di 90 giorni, devi richiedere un Visto di lungo periodo per motivi di studio (TIPO D) presso l’Ambasciata o il Consolato Italiano locale del tuo paese di origine. La validità del visto è solitamente di un anno e permette allo studente di viaggiare all’interno dell’area Schengen per 90 giorni nell’arco di 6 mesi.
Se sei un religioso puoi anche fare richiesta per un visto per motivi religiosi.
Il Visto può essere rilasciato solo dal Paese di Origine.
Vi invitiamo a consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri per verificare e approfondire le informazioni fornite, a seconda del vostro paese di origine.
Documenti necessari
Originali e fotocopie di:
- Certificato di preiscrizione rilasciato dall’Università, (questo documento non è necessario se fate richiesta per un Visto per motivi religiosi),
- Assicurazione sanitaria che copra tutto il periodo del soggiorno e che sia valida in tutta l’area Schengen. La polizza deve coprire le spese relative a cure mediche e/o degenze ospedaliere e deve garantire il rimpatrio in caso di malattie gravi.
Per i religiosi:
- Lettera di presa in carico da parte dell’istituto religioso ospitante, recante timbratura di tutte le autorità competenti. Nella suddetta lettera si dichiara la presa in carico dello studente per quel che concerne il vitto, l’alloggio e l’assicurazione.
Per i laici:
- Autodichiarazione in cui attestate di avere sufficienti mezzi finanziari per il mantenimento delle spese di vitto, alloggio e spese mediche durante il vostro corso di studi e possibilmente, la documentazione attestante tale disponibilità (es. borsa di studio, estratto conto corrente bancario…),
- Lettera di ospitalità da parte della persona che vi ospita, oppure il contratto di affitto attestanti il vostro domicilio e una copia del documento della persona ospitante o del proprietario dell’appartamento.
BREVE PERIODO (FINO A 90 GIORNI)
Gli stranieri che vengono in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, ai sensi della Legge 28 maggio 2007, n. 68, che siano esenti dall’obbligo di visto ovvero soggetti a visto, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno è sostituito dalla dichiarazione di presenza sul territorio italiano.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano la Convenzione di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano la Convenzione di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al Questore della provincia in cui si trova, utilizzando il modulo previsto.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.